Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di probità dignità e decoro – Inadempimento delle obbligazioni assunte – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento che viola i fondamentali principi deontologici l’avvocato che ripetutamente non adempia alle proprie obbligazioni, rilasci assegni privi di copertura, si faccia più volte protestare e non fornisca al C.d.O. le giustificazioni richieste. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma 14 ottobre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CRICRI’), sentenza del 11 settembre 2001, n. 178

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 178 del 11 Settembre 2001 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Ottobre 1999 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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