E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi ex art. 63, I comma, d.p.r. n. 37/34, perchnon iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 6 ottobre 2000).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 176 del 11 Settembre 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 06 Ottobre 2000
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