L’art. 58 co. 3 L. n. 247/2012 (secondo cui “Il consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere istruttore, il quale non può fare parte del collegio giudicante”) -che trova espressa attuazione in specifiche disposizioni del regolamento sul procedimento disciplinare (artt. 16, 18 e 20 Reg. CNF n. 2/2014)- delinea l’incompatibilità del consigliere istruttore con ogni attività deliberativa del CDD. Tale principio ha portata generale e si applica, pertanto, sia alla fase decisoria del CDD (Titolo II, Capo VI Reg. CNF n. 2/2014) sia all’eventuale delibera di sospensione cautelare (art. 60 L. n. 247/2012 e art. 32 Reg. CNF n. 2/2014), la quale ultima non è una decisione disciplinare ma è comunque adottata dal CDD all’esito di un procedimento di indubbia natura disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 140 del 22 aprile 2024
NOTA:
A quanto consta, non vi sono precedenti editi in termini.
Invece, sul fatto che i consiglieri CDD i quali abbiano (legittimamente) deliberato la sospensione cautelare possano poi decidere anche il merito del procedimento non sussistendo per essi l’incompatibilità di cui agli artt. 51 n. 4 e 52 cpc, cfr. da ultimo Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 16 del 22 marzo 2022 e, in sede di Legittimità, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Criscuolo), SS.UU, sentenza n. 19030 del 6 luglio 2021.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 22 Aprile 2024 (accoglie)- Consiglio territoriale: CDD Salerno, delibera del 18 Dicembre 2023 (sospensione cautelare)
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