Nel caso di illecito disciplinare a forma libera ex art. 9 cdf, ovvero non rientrante tra le ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del Codice deontologico, spetta al giudicante determinare la relativa sanzione, tenendo conto del grado di offensività della condotta ritenuta lesiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 141 del 22 aprile 2024
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 66/2024, secondo cui “In tema di illecito disciplinare a forma libera o “atipico”, il metodo più adeguato, ragionevole e prudente con cui procedere per determinare la sanzione applicabile in concreto appare quello di individuare norme deontologiche tipiche volte alla tutela di interessi e di valori almeno simili a quelli che la violazione in contestazione abbia pregiudicato e, quindi, a commisurare la sanzione da applicare nel caso oggetto di giudizio alle previsioni sanzionatorie previste nelle norme tipizzate così individuate”.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 22 Aprile 2024 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 28 Maggio 2020 (censura)
0 Comment