Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di accaparramento di clientela – Comunicazioni non veritiere in giudizio – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con i principi di probità, dignità e decoro l’avvocato che invii soldi a propri assistiti al fine di farsi procurare nuovi clienti, che chieda la liquidazione di un compenso per un procedimento nel quale non risultava difensore e che ripetutamente adduca impedimenti non veritieri per rinviare procedimenti giudiziari. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O di Parma 23 novembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TESTA), sentenza del 11 settembre 2001, n. 173

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 173 del 11 Settembre 2001 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 23 Novembre 1999 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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