L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta, depositato al C.N.F. da parte del ricorrente, determina l’inammissibilità del ricorso e lestinzione del procedimento. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 2 novembre 2000).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 11 Settembre 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 02 Novembre 2000
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