La (diversa) prorogatio delle funzioni amministrativa e giurisdizionale nel passaggio dal “vecchio” al “nuovo” Consiglio nazionale

Ai sensi dell’art. 34 co. 1 L. n. 247/2012, i componenti del Consiglio nazionale forense restano in carica per il disbrigo degli “affari correnti” fino all’insediamento del Consiglio neoeletto. Tale norma, tuttavia, si riferisce esclusivamente all’attività amministrativa propria del C.N.F. e non riguarda l’attività giurisdizionale, la cui fonte è da rinvenirsi nel principio generale di immanenza della funzione giurisdizionale, che pertanto non soffre il limite del disbrigo degli affari correnti (Nel caso di specie, il ricorrente aveva eccepito l’asserita mancanza di potestas judicandi del CNF in regime di prorogatio. In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha rigetto il ricorso anche in parte qua).

Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Marotta), SS.UU., sentenza n. 23101 del 26 agosto 2024

NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Crucitti), SS.UU, sentenza n. 24896 del 6 novembre 2020, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 112 del 1° giugno 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 113 del 1° giugno 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 114 del 1° giugno 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Iacona Giuseppe Gaetano), sentenza n. 95 del 09 Maggio 2023.

abc, Giurisprudenza CNF

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