In tema di elezioni forensi, i componenti della Commissione elettorali in conflitto di interessi per via delle loro relazioni con alcuni dei candidati, hanno l’obbligo di renderlo noto ed astenersi dalla partecipazione al procedimento ed alla votazione dei relativi provvedimenti, giacché la partecipazione alle deliberazioni di un organo collegiale di un componente in conflitto di interessi oltre che configurare violazione delle norme legislative e regolamentari, si traduce in una violazione del principio di imparzialità costituzionalmente riconosciuto (art. 97 Cost.), incidendo conseguentemente sulla legittimità della intera procedura, senza che sia necessario impugnare previamente la delibera di nomina della Commissione elettorale, che infatti non produce un effetto lesivo immediato, costituendo atto endoprocedimentale, potendo, tale nomina, essere legittimamente impugnata nel momento in cui si esaurisce il procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell’interessato. In mancanza, l’inosservanza del dovere di astenersi in presenza di situazioni di conflitto di interesse, oltre che configurare un obbligo di legge, si traduce in una violazione del principio di imparzialità costituzionalmente riconosciuto (art. 97 Cost.), che inficia tutte le valutazioni espresse dall’organo nonché gli atti successivi che ivi trovano presupposto. La «portata immediatamente caducante rispetto agli atti successivamente adottati», che nei primi hanno il loro fondamento indefettibile, non necessita, peraltro, la proposizione di una impugnazione “ad hoc”, salvo che per far valere ipotetici vizi di illegittimità ad essi propri e non derivati. Invece, l’annullamento in parola non ha però effetti sugli atti precedenti e, segnatamente, sulla delibera di indizione delle elezioni del COA, sull’invito a presentare candidature e sulla conseguente presentazione delle stesse, la cui valutazione è demandata ad una Commissione in diversa composizione, che dovrà procedere ad una nuova valutazione di ammissibilità.
Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Marotta), SS.UU., sentenza n. 23101 del 26 agosto 2024
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 23101 del 26 Agosto 2024 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 95 del 17 Maggio 2023
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