Ai sensi dell’art. 36 L. n. 247/2012, il Consiglio Nazionale Forense è l’organo avente competenza giurisdizionale a decidere sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell’Ordine e quindi preposto alla verifica della legittimità della procedura elettorale seguita dai Consigli degli Ordini territoriali. Esso effettua, su ricorso degli interessati, un controllo di legalità sul corretto svolgimento delle operazioni elettorali e provvede ad annullare il provvedimento di proclamazione degli eletti se accerta che lo stesso o un atto ad esso prodromico sono stati adottati in violazione di legge. Non può invece sostituirsi ai Consigli dell’Ordine territoriali nel diretto svolgimento dei compiti loro assegnati dalla legge in sede elettorale, né può dettare loro il contenuto dei provvedimenti di loro competenza.
Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Marotta), SS.UU., sentenza n. 23101 del 26 agosto 2024
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 23101 del 26 Agosto 2024 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 95 del 17 Maggio 2023
0 Comment