Ai sensi dell’art. 59 lett. g) L. n. 247/2012 e dell’art. 23 lett c) Reg. CNF n. 2/2014, l’esposto non confermato in dibattimento può senz’altro assurgere ad elemento sufficiente per affermare la responsabilità disciplinare dell’incolpato, se le dichiarazioni dell’esponente citato come teste per il dibattimento trovano comunque conforto nelle risultanze istruttorie altrimenti acquisite agli atti.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 18 Aprile 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 143 del 17 Gennaio 2020 (sospensione)
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