In tema di elezioni forensi, nella fase procedimentale precedente alla espressione del voto, gli interessati possono rivolgersi alla Commissione elettorale perché modifichi in sede di autotutela i propri provvedimenti finché non hanno inizio le operazioni di voto, conformemente al principio generale secondo cui l’amministrazione può e deve provvedere alla cura dell’interesse pubblico anche dopo l’emanazione dell’atto amministrativo fino al momento in cui siano ancora disponibili gli effetti giuridici prodotti dall’atto. Dopo le operazioni di voto e la proclamazione degli eletti, questo atto è impugnabile in sede giurisdizionale davanti all’organo competente, ovvero il CNF, ex art. 36 della legge professionale forense, che ha la competenza di verificare la legittimità o meno dei provvedimenti adottati dalla Commissione elettorale.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Rubino), SS.UU., sentenza n. 22624 del 9 agosto 2024
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 2264 del 09 Agosto 2024 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 77 del 04 Maggio 2023
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