La ricusazione del giudice disciplinare deve essere proposta tempestivamente

In tema di procedimento disciplinare, l’istanza di ricusazione va proposta, a pena di sua inammissibilità, prima della decisione (ovvero, al più tardi, «prima dell’inizio della trattazione o discussione» ex art. 52, co. 2, c.p.c.) e comunque entro sette giorni dalla conoscenza dei motivi che la giustificano (art. 7 Reg. CNF n. 2/2014). Il predetto termine, invero, è volto ad impedire che la ricusazione possa essere utilizzata per scopi strumentali e diversi rispetto alla ratio dell’istituto, ed evita sia che possano permanere sospetti sulla imparzialità del giudice senza limiti di tempo, sia che vi possa essere un irragionevole prolungamento della definizione del procedimento.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 133 del 18 aprile 2024

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Corona), sentenza n. 246 del 29 dicembre 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Allorio, rel. Picchioni), sentenza n. 165 del 16 dicembre 2019, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza n. 87 del 23 settembre 2019, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 29 novembre 2017, n. 191.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 18 Aprile 2024 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 14 Dicembre 2021 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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