L’ammissione della propria responsabilità da parte dell’incolpato può essere valorizzata nell’ambito del complessivo giudizio relativo alla sua personalità ai fini della determinazione della giusta sanzione in senso più mite; attenuazione che invece deve escludersi ove, per converso, l’incolpato non mostri alcuna resipiscenza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 132 del 18 aprile 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 18 Aprile 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 68 del 18 Gennaio 2022 (sospensione)
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