L’illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall’entità del danno subìto dal cliente a seguito della condotta illecita posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge (Nella specie trattavasi di assenza del difensore di fiducia all’udienza).
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Grasso), SS.UU., sentenza n. 20877 del 26 luglio 2024
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 20877 del 26 Luglio 2024 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 190 del 03 Ottobre 2023
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