Il COA di Torino chiede di sapere se il tirocinio formativo finalizzato all’assunzione delle funzioni di giudice onorario (GOT o GOP) possa essere considerato al fine dell’assolvimento dell’obbligo di formazione continua dell’avvocato anche alla luce dell’avvenuto accreditamento nel corso degli anni, da parte del CNF, di corsi organizzati – per gli avvocati – dalla Scuola Superiore della Magistratura.

La risposta è resa nei termini seguenti.
Il quesito fa riferimento ad attività formative – quali lezioni tenute dal magistrato, partecipazione a udienze – che paiono atipiche e non accreditabili. D’altra parte, i corsi organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura e accreditati dal CNF erano corsi rivolti specificamente alla formazione dell’avvocato.
Ne consegue che – impregiudicata la possibilità di far valere ai fini dell’assolvimento dell’obbligo singole attività formative svolte nell’ambito del tirocinio di formazione purché, ovviamente, nel rispetto del regolamento n. 6/2014 – il tirocinio per l’accesso alle funzioni di GOP o GOT non può essere di per sé considerato quale attività formativa utile ai fini dell’adempimento dell’obbligo di formazione continua da parte dell’avvocato.

Consiglio nazionale forense, parere n. 37 del 28 giugno 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 37 del 28 Giugno 2024
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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