La risposta è resa nei termini seguenti.
Come correttamente osservato dal COA rimettente, presupposto per l’esecuzione della sanzione disciplinare della sospensione è che l’iscritto eserciti la professione: ne consegue che, fino al perdurare della sospensione amministrativa la sanzione disciplinare non possa essere messa in esecuzione, ciò che dovrà invece avvenire non appena cessi la sospensione amministrativa.
Consiglio nazionale forense, parere n. 30 del 12 giugno 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 30 del 12 Giugno 2024- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera (quesito)
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