I richiamati precedenti di giurisprudenza si riferiscono al regime applicabile ai praticanti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge n. 247/12. Come ritenuto anche – da ultimo – dal parere n. 42 del 17 ottobre 2022 “i praticanti già iscritti e non assoggettati alla nuova disciplina poss[o]no rimanere iscritti oltre il sessennio, potendo richiedere senza termine il certificato di compiuta pratica” (nello stesso senso si v. anche CNF, sent. n. 205/2019).
Nel caso di cui al quesito, si tratta invece di praticante iscritto – verosimilmente – nel 2018 e dunque nel vigore della nuova disciplina la quale prevede, come noto, che il certificato di compiuta pratica non possa essere richiesto “trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica” e che “l’iscrizione possa però permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo” (art. 17, comma 10, lett. b) della legge n. 247/12).
Premesso che, pertanto, non sussiste alcun contrasto tra il parere (n. 66/2017) e la giurisprudenza richiamata nel quesito (relativa al regime previgente) si osserva quanto segue, indipendentemente dall’interpretazione del parere n. 66/2017 richiamato nel quesito.
L’articolo 17, comma 10, lett. b) prevede che la cancellazione del praticante dal registro venga deliberata dal COA “dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica”. La disposizione aggiunge che detto certificato non può essere richiesto una volta trascorsi sei anni dall’inizio del periodo di tirocinio e precisa che l’iscrizione possa tuttavia permanere fino al decorso del periodo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo (e dunque fino al quinquennio di cui all’articolo 41, comma 12 della medesima legge). Il successivo art. 17, comma 11 modula gli effetti della cancellazione distinguendo tra la cancellazione disposta d’ufficio nei casi di cui al comma 10 – caso in cui gli effetti decorrono dalla data della delibera (che ha pertanto efficacia costitutiva) – e il diverso caso della cancellazione conseguente alla scadenza del quinquennio di patrocinio sostitutivo, in cui gli effetti si producono invece automaticamente.
Dal combinato operare delle disposizioni richiamate si desume che:
1) a seguito del rilascio del certificato di compiuta pratica, il COA debba avviare il procedimento di cancellazione salvo che il praticante sia abilitato al patrocinio sostitutivo e non sia ancora decorso il quinquennio di cui all’articolo 41, comma 12: in questo caso, infatti, l’iscrizione permane fino al decorso del quinquennio;
2) qualora il praticante non abbia richiesto il certificato di compiuta pratica entro i sei anni di cui all’articolo 17, comma 10, lett. b), la norma prescrive che detto certificato non possa più essere rilasciato: ne consegue, logicamente, che ove intenda ottenere un certificato di compiuta pratica l’interessato debba svolgere integralmente un nuovo periodo di tirocinio, con tutto ciò che ne consegue anche in relazione alla possibilità essere abilitato al patrocinio sostitutivo.
Nel caso di specie, a luglio 2024 scadranno i sei anni in cui il praticante può richiedere il certificato di compiuta pratica. Se il certificato è stato già richiesto e ottenuto, il COA deve avviare il procedimento di cancellazione, salvo che il praticante abbia nel frattempo richiesto l’abilitazione al patrocinio: in quel caso la cancellazione non può essere disposta fino al decorso del quinquennio che – come previsto dall’articolo 41, comma 12 – decorre dalla data di iscrizione nell’apposito registro.
Consiglio nazionale forense, parere n. 28 del 12 giugno 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 28 del 12 Giugno 2024- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera (quesito)
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