Il COA di Milano formula quesito in merito alla possibilità di iscrivere nell’Elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici (art. 23 legge n. 247/12), sussistendone tutti gli ulteriori requisiti, avvocati dipendenti di persone giuridiche di diritto privato (originariamente enti pubblici) partecipate in via maggioritaria da enti pubblici, laddove tale “quota di maggioranza” sia determinata dalla partecipazione di soggetti privati a loro volta partecipati da enti pubblici, ed in particolare da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. Il quesito fa riferimento, in particolare, agli avvocati assunti negli uffici legali di Poste Italiane, ENI, TERNA, SNAM, ITALGAS, FINCANTIERI, SAIPEM, SIMEST.

La risposta è resa nei termini seguenti.
L’articolo 23 della legge n. 247/12 consente l’iscrizione in un elenco speciale degli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, a condizione che la loro attività assuma le caratteristiche specificamente dettate dal medesimo articolo 23. In tale nozione sono inclusi – ai limitati fini dell’applicazione della disposizione in esame – gli enti pubblici trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici. Tale limitata estensione riguarda, a stretto rigore, gli avvocati già dipendenti di enti pubblici, successivamente alla trasformazione dei medesimi in enti di diritto privato e sempre a condizione della prevalente partecipazione da parte di “enti pubblici”.
La fattispecie di cui al quesito non rientra, pertanto, in quella di cui all’articolo 23, comma 1 della legge professionale. Da un lato, infatti, le persone giuridiche di cui trattasi non sono – a rigore – partecipate da “enti pubblici” bensì da una società di diritto privato (Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.) a sua volta partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze.
D’altro canto, come esplicitato dal COA nel quesito, la fattispecie riguarda nuove iscrizioni di avvocati assunti alle dipendenze di tali persone giuridiche di diritto privato successivamente alla trasformazione del precedente ente pubblico.
Orbene, come ricordato, la limitata estensione dell’ambito soggettivo di applicazione della disposizione in parole mira esclusivamente a fare salvi i diritti di avvocati già iscritti in quanto dipendenti di enti pubblici, successivamente alla privatizzazione e solo fino a quando il capitale pubblico sia prevalente.
La risposta al quesito è pertanto di segno negativo.

Consiglio nazionale forense, parere n. 27 del 12 giugno 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 27 del 12 Giugno 2024
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment