Qualora, in sede di gravame, l’incolpato non sia assolto o prosciolto, il CNF non è tenuto a decidere in merito ad una eventuale riduzione della sanzione disciplinare irrogata dal CDD, in mancanza di una esplicita domanda di parte (Nel caso di specie, nelle proprie conclusioni il ricorrente aveva esclusivamente chiesto di “prosciogliere l’incolpato con formula non esservi luogo a provvedimento disciplinare o per manifesta infondatezza degli addebiti”, senza contestualmente domandare, neppure in via subordinata, la riduzione della sanzione. In applicazione del principio di cui in massima, nel rigettare il gravame, il CNF ha confermato la sanzione disciplinare irrogata dal CDD, ritenuta comunque congrua).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 08 Aprile 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 08 Aprile 2020 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 28324 del 04 Gennaio 2024 (respinge)
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