Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporto di colleganza e dovere di difesa – Uso di espressioni sconvenienti e offensive – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con i principi della deontologia forense l’avvocato che nel corso di una causa ecceda nell’attività difensiva arrivando ad accusare il difensore di controparte di gravi reati penali. (Nella specie è stata ridotta la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione da mesi quattro a mesi tre). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma 25 maggio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GUIDI), sentenza del 13 luglio 2001, n. 167

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 167 del 13 Luglio 2001 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 25 Maggio 1999 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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