Procedimento disciplinare: la rilevanza probatoria delle dichiarazioni dell’esponente

L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria. In ogni caso, nulla vieta all’organo disciplinare di affermare la responsabilità per illecito deontologico sulla scorta delle sole dichiarazioni testimoniali del soggetto nei cui confronti quegli illeciti sono stati posti in essere, purchè queste appaiano coerenti, congrue, credibili e non siano contraddette da altre acquisizioni ovvero da argomenti logici di rilievo.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 129 del 8 aprile 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 08 Aprile 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 08 Aprile 2020 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 28324 del 04 Gennaio 2024 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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