Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e fedeltà propri della classe forense l’avvocato che difenda in una causa di natura familiare la moglie, e poi, dopo la revoca del mandato da parte di questa, il marito. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare dalla sospensione dall’esercizio della professione per mesi 3). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze 14 maggio 1997).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 13 Luglio 2001 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 14 Maggio 1997 (sospensione)
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