La sospensione cautelare non presuppone l’applicazione necessariamente contestuale della misura cautelare penale

Ai sensi dell’art. 60 L. n. 247/2012, la sospensione cautelare può essere disposta in caso di applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello, ma l’attualità di questa non condiziona necessariamente quella, giacché la stabilità della misura è l’unico elemento di diritto del provvedimento penale che costituisce presupposto di adozione della sospensione cautelare disciplinare, non anche l’attualità (Nel caso di specie, il GIP applicava la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione forense al professionista, che dapprima impugnava l’ordinanza e poi rinunciava al gravame. Successivamente, il CDD deliberava, a carico del medesimo, l’applicazione della sospensione cautelare, che l’avvocato impugnava. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 128 del 8 aprile 2024

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Caia), sentenza n. 241 del 31 dicembre 2018, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 25 ottobre 2018, n. 130.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 08 Aprile 2024 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera del 31 Ottobre 2023 (sospensione cautelare)
abc, Giurisprudenza CNF

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