L’omessa restituzione di documenti al cliente costituisce illecito permanente

La violazione dell’art. 33 cdf (Restituzione di documenti) costituisce illecito deontologico permanente. Conseguentemente, il relativo dies a quo prescrizionale va individuato nel momento cui: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 127 del 8 aprile 2024

NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Altieri), sentenza n. 262 del 28 novembre 2023, Consiglio Nazionale Forense, pres. Greco, rel. Cancellario, sentenza n. 156 del 25 luglio 2023.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 08 Aprile 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 22 Settembre 2022 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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