Il professionista non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può collaborare con avvocati cassazionisti, anche nella redazione degli atti (c.d. “comparsista”), purché tale collaborazione professionale non dissimuli in realtà un’attività defensionale vera e propria, ovverosia attuata a diretto favore del cliente per il mero tramite formale dell’avvocato abilitato, così eludendo il limite per il quale è imposta l’iscrizione all’albo speciale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 126 del 8 aprile 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 126 del 08 Aprile 2024 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 07 Dicembre 2018 (avvertimento)
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