Vietato intrattenere rapporti economici con il proprio assistito (diversi da quelli derivanti dal mandato)

Dopo il conferimento del mandato, l’avvocato non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale (art. 23 cdf), fatti salvi gli accordi sulla definizione del compenso ex art. 25 cdf. Tale divieto -che assurge a canone comportamentale ineludibile- concerne l’esistenza del rapporto economico, sicché prescinde dalle ragioni del suo insorgere, ovvero dal fatto che l’iniziativa sia stata presa dal cliente o dall’avvocato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 125 del 8 aprile 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 08 Aprile 2024 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera n. 16 del 12 Ottobre 2022 (assoluzione)
abc, Giurisprudenza CNF

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