L’obbligo di formazione continua dell’avvocato non può essere surrogato dallo svolgimento di asserita attività autoformativa, la quale peraltro non può essere provata in sede disciplinare attraverso l’audizione testimoniale di terzi (clienti, avvocati e giudici), che fossero chiamati ad esprimere valutazioni e giudizi sulla competenza professionale dell’incolpato, né tantomeno mediante l’esame diretto di quest’ultimo da parte del CDD, che fosse chiamato a valutare la preparazione professionale del medesimo a prescindere dall’assolvimento del predetto obbligo formativo (Nel caso di specie, l’incolpato aveva impugnato al CNF la sanzione disciplinare per mancato assolvimento dell’obbligo formativo, eccependone l’asserita illegittimità per non aver il CDD dato ingresso alla prova orale richiesta dall’incolpato stesso e vòlta a dimostrare che, pur non avendo egli maturato i previsti crediti formativi, era comunque un professionista sufficientemente preparato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso e, valutata l’assenza di resipiscenza, ha ritenuto congrua la sanzione aggravata della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 123 del 8 aprile 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 08 Aprile 2024 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 01 Febbraio 2023 (censura)
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