Dopo l’assunzione della carica consiliare e per tutta la vigenza del relativo mandato, i Consiglieri dell’Ordine non possono accettare incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario (art. 28, co. 10, L. n. 247/2012 e art. 53, co. 5, cdf). Tale divieto -che impone una netta distanza tra la figura del Consigliere dell’Ordine ed il Giudice del circondario, oggi resa anche più rigorosa dal ruolo svolto dai COA nei Consigli Giudiziari- riguarda tuttora le nomine a delegato alle vendite all’asta nelle procedure d’esecuzione immobiliare (art. 591 bis cpc), a nulla rilevando in contrario l’introduzione di un sistema informatizzato delle nomine stesse secondo criteri predeterminati (ordine alfabetico e rotazione automatica) di talché i relativi incarichi non potrebbero considerarsi conferiti ad personam giacché, per il suo alto ruolo, l’avvocato -specie se Consigliere dell’Ordine- deve non solo essere, ma anche apparire integerrimo agli occhi della comunità dei cittadini, nei cui confronti svolge la funzione determinante di garantire l’effettività della tutela dei diritti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Carello), sentenza n. 122 del 8 aprile 2024
NOTA:
A quanto consta, non vi sono precedenti giurisprudenziali editi in termini. Ad oggi, infatti, il CNF si era esclusivamente espresso soltanto in sede amministrativa (consultiva), con i pareri 19 novembre 2014, n. 96 (quesito COA Biella); 28 aprile 2017, n. 24 (quesito COA Cagliari); n. 42 del 17 ottobre 2023 (quesito COA Pesaro e Urbino).
Infine, in senso conforme sulla necessità che l’avvocato non solo sia ma pure appaia integerrimo, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 170 del 23 settembre 2020.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 122 del 08 Aprile 2024 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Trento, delibera n. 7 del 24 Febbraio 2020 (avvertimento)
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