Ansia e sintomi depressivi non escludono, di per sé soli, la responsabilità derivante da illecito disciplinare, giacché per l’imputabilità dell’infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell’incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può eventualmente tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cassi), sentenza n. 118 del 3 aprile 2024
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 22 novembre 2018, n. 138; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo), sentenza del 25 ottobre 2018, n. 133; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 27 luglio 2016, n. 252; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 26 luglio 2016, n. 242
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 118 del 03 Aprile 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 28 Ottobre 2022 (sospensione)
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