Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Mancato pagamento del collega domiciliatario – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento contrario al principio di colleganza ed in contrasto con i principi della deontologia forense l’avvocato che non provveda al pagamento delle parcelle inviate da un collega
incaricato quale suo procuratore extra disctrictum. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 9 ottobre 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TESTA), sentenza del 13 luglio 2001, n. 161

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 13 Luglio 2001 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 09 Ottobre 1998 (censura)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment