Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo della dignità e decoro propri della classe forense, l’avvocato che, partecipando ad un sodalizio criminoso, si renda corresponsabile di illeciti attraverso la sua attività professionale e l’asservimento del suo studio a tali scopi (Nella specie, l’avvocato aveva posto in essere, quale socio e/o amministratore di fatto o di diritto, un sistema organico di società all’interno del quale realizzava una serie di operazioni volte all’elusione e all’evasione fiscale e all’acquisizione di linee di credito, emettendo e ricevendo fatture oggettivamente false che erano incorporate in bilanci fittizi e utilizzate per vantaggi fiscali e per avere anticipazioni bancarie, concorrendo nella gestione e nel riutilizzo di denaro frutto delle dette operazioni illecite. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione disciplinare dall’esercizio della professione forense per anni tre).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 112 del 3 aprile 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 112 del 03 Aprile 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 01 Aprile 2019 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 26999 del 17 Ottobre 2024 (respinge)
0 Comment