La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Palma), sentenza n. 107 del 27 marzo 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 107 del 27 Marzo 2024 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 21 Ottobre 2020 (censura)
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