Divieto di agire nei confronti dell’ex cliente: irrilevante il consenso del cliente stesso (e legittime le ipotesi sine die)

Con riferimento ai limiti relativi all’assunzione di un incarico professionale nei confronti di un ex cliente (art. 68 cdf), l’irrilevanza del consenso del cliente (il quale non scrimina l’illecito) e l’assenza di un termine -altrimenti biennale- nelle specifiche ipotesi previste dall’art. 68 cdf cit. sono entrambi precetti conformi alle norme comunitarie regolatrici della materia, affermati in sede europea dalla “Carta dei Principi Fondamentali dell’Avvocato Europeo” adottata dal CCBE il 25 novembre 2006, di cui la norma deontologica de qua rappresenta l’applicazione in sede nazionale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 105 del 27 marzo 2024

NOTA:
Sull’irrilevanza (“salvo espresse e tassative eccezioni”) del consenso dell’avente diritto in ambito deontologico, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 170 del 23 settembre 2020.
In senso conforme, con specifico riferimento all’irrilevanza del consenso del cliente nell’illecito di cui all’art. 68 cdf, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. D’Agostino), sentenza n. 293 del 12 dicembre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Pardi), sentenza n. 171 del 11 ottobre 2022, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 170 del 23 settembre 2020.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 105 del 27 Marzo 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Lecce, delibera n. 40 del 20 Ottobre 2022 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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