Il procedimento che si svolge davanti ai CDD è di natura amministrativa e, pertanto, gli eventuali vizi relativi alla composizione, o convocazione, del collegio giudicante non costituiscono cause di nullità del procedimento; eventuali vizi devono infatti essere rilevati nel corso del procedimento (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità dell’impugnata decisione del CDD per l’assenza di indicazioni, all’avvio del procedimento, circa i criteri di assegnazione del procedimento al consigliere istruttore. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 102 del 27 marzo 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melani Graverini), sentenza n. 138 del 18 luglio 2020.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 27 Marzo 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 93 del 22 Novembre 2021 (sospensione)
0 Comment