Rilevanza probatoria delle dichiarazioni dell’esponente e onere di contestazione e prova a carico del segnalato/incolpato

Le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da sole valore di prova allorché trovino riscontro in indizi gravi, precisi e concordanti ovvero in altri elementi obiettivi e documentali, e siano altresì esenti da lacune e vizi logici. In tal caso, al professionista incombe l’onere di dimostrare, sin dalle prime memorie difensive, la veridicità delle proprie affermazioni, ovvero l’infondatezza degli addebiti oggetto di esposto disciplinare, non potendo in mancanza dolersi dell’omessa assunzione d’ufficio di prove a suo favore nel corso del procedimento.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Arnau), sentenza n. 99 del 27 marzo 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 27 Marzo 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 133 del 17 Gennaio 2021 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 27284 del 22 Ottobre 2024 (accoglie)
abc, Giurisprudenza CNF

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