Le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da soli valore di prova quando trovano riscontro in altri elementi obiettivi e documentali, e siano altresì esenti da lacune e vizi logici. Pertanto, l’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Arnau), sentenza n. 99 del 27 marzo 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 27 Marzo 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 133 del 17 Gennaio 2021 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 27284 del 22 Ottobre 2024 (accoglie)
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