Il divieto di cancellazione dall’albo, elenco o registro forense dell’iscritto che sia sottoposto a procedimento disciplinare (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012) opera dal giorno dell’invio degli atti al CDD fino alla definizione del procedimento stesso, ed è diretto ad evitare che l’inquisito possa sottrarsi al procedimento disciplinare, atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l’Ordine nei soli confronti dei propri iscritti. Peraltro, a differenza della previgente disciplina (art. 37, penultimo comma, RDL n. 1578/1933) tale divieto non opera più con riferimento alla sola pendenza di un procedimento penale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cancellario), sentenza n. 95 del 27 marzo 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 95 del 27 Marzo 2024 (accoglie) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 13 Dicembre 2023 (cancellazione amm.va)
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