Il divieto di aggravare la situazione debitoria di controparte riguarda anche una sola iniziativa giudiziale onerosa

L’illecito di cui all’art. 66 cdf (che vieta all’avvocato di aggravare la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita), può consistere anche in una sola iniziativa giudiziale onerosa (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita illegittimità dell’impugnata decisione del CDD asserendo che il comportamento contestatogli consistesse in un’unica iniziativa giudiziale e non “plurime”, come in thesi previsto dall’art. 66 cdf contestatogli. Il CNF, premesso che la norma deontologica riguarda altresì ogni iniziativa giudiziale comunque “onerosa”, in applicazione del principio di cui in massima ha rigettato il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Feliziani), sentenza n. 94 del 27 marzo 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 27 Marzo 2024 (respinge) (richiamo)
- Consiglio territoriale: CDD Trento, delibera del 08 Ottobre 2018 (richiamo)
Giurisprudenza CNF

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