Mancata o tardiva restituzione dei documenti al cliente: l’illecito prescinde dal danno

Sussiste violazione dell’art. 33 c.d.f. (secondo cui l’avvocato è tenuto a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato ogni qualvolta il cliente ne faccia richiesta), anche allorché il professionista abbia provveduto a riconsegnare la documentazione soltanto con colpevole ritardo, a nulla rilevando il fatto che il comportamento stesso non abbia di fatto danneggiato il cliente, non incorso in decadenze o preclusioni di sorta.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 92 del 27 marzo 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 27 Marzo 2024 (respinge) (richiamo)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 14 Dicembre 2021 (richiamo)
abc, Giurisprudenza CNF

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