La circostanza che il COA di appartenenza non abbia (asseritamente) organizzato eventi formativi nella specifica materia di interesse o competenza dell’avvocato (nella specie, diritto agrario) non costituisce “causa di forza maggiore” ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. b), Reg. CNF n. 6/2014, sicché non giustifica né tantomeno scrimina l’inottemperanza all’obbligo formativo stesso, anche in considerazione dell’assoluta equipollenza del sistema FAD e di quello della formazione in presenza, pure offerta da soggetti istituzionali diversi dal proprio COA.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 91 del 27 marzo 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 27 Marzo 2024 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 43 del 14 Giugno 2019 (censura)
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