La mancata riassunzione dinanzi al CNF dopo il rinvio da parte della Corte di Cassazione comporta l’estinzione del procedimento impugnatorio (artt. 392-393 cpc) ma non della sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio territoriale, la quale si consolida e diviene definitiva giacché – trattandosi di un provvedimento amministrativo sanzionatorio – può dirsi travolto solo qualora vi sia una sentenza definitiva che ne abbia dichiarato l’illegittimità.1 In tal caso, inoltre, la pronuncia della Cassazione non rileva neppure in sede di eventuale autotutela, giacché l’estinzione per mancata o tardiva riassunzione comporta la caducazione anche di quella pronuncia cassatoria, la quale peraltro era rivolta al giudice del rinvio ossia al CNF e non al COA, chiamato quindi a dare esecuzione alla sanzione del CDD, ormai definitiva.2
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 89 del 22 marzo 2024
NOTA:
- In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 19103 del 6 luglio 2023, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 24 del 23 febbraio 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Pizzuto), sentenza n. 194 del 3 ottobre 2023. ↩︎
- Con riferimento a tale ulteriore aspetto, non constano precedenti editi in termini. ↩︎
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 22 Marzo 2024 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 22 Gennaio 2019 (radiazione)
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