Lecita la contemporanea iscrizione dell’avvocato in più elenchi dei curatori speciali del minore

Il divieto di iscrizione in più albi circondariali (art. 17, co. 5, L. n. 247/2012) non si applica alla contemporanea iscrizione in più elenchi dei curatori speciali del minore tenuti dai rispettivi COA circondariali ove l’iscritto abbia propri domicilii professionali, con conseguente illegittimità dell’eventuale contraria norma regolamentare (Nel caso di specie, l’avvocato -iscritto nell’elenco tenuto dal proprio COA di appartenenza- aveva altresì richiesto l’iscrizione nell’elenco tenuto da altro COA, nel cui circondario aveva domicilio professionale. Tale domanda veniva tuttavia rigettata, ritenendo il COA vietata la contemporanea iscrizione in più elenchi. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il reclamo avverso tale provvedimento di rigetto).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 87 del 22 marzo 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 22 Marzo 2024 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 22 Giugno 2023 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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