Il professionista che assuma un incarico contro un ex – cliente pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di fedeltà e correttezza a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie è stato ritenuto non responsabile disciplinarmente il professionista che da un approfondito accertamento è stato dimostrato non abbia svolta alcuna attività contro l’ex – cliente). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 23 settembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. PAURI), sentenza del 13 luglio 2001, n. 158
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 13 Luglio 2001 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 23 Settembre 1997
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