In tema di illecito deontologico dell’avvocato per fatti contestati anche in sede penale, il procedimento disciplinare deve fondarsi su autonome valutazioni rispetto al processo penale (ex art. 54 della l. n. 247 del 2012), anche con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione dell’azione, con conseguente necessità, per l’organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto, la quale, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza. (mass.uff.)
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Terrusi), Sez. II, sentenza n. 14957 del 29 maggio 2023
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 14957 del 29 Maggio 2023- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense
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