Assoluzione penale e procedimento disciplinare

Nel processo disciplinare degli avvocati, novellato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, che ha introdotto una autonoma valutazione da parte del Consiglio Nazionale Forense dei fatti ascritti all’incolpato, in via derogatoria rispetto alla generale previsione di cui all’art. 653 cod. proc. pen., solo l’accertamento, operato con sentenza penale irrevocabile, che «il fatto non sussiste» o «l’imputato non lo ha commesso» riveste l’efficacia di giudicato, preclusiva di un’autonoma valutazione degli stessi fatti da parte del giudice disciplinare, non anche le diverse formule assolutorie perché «il fatto non costituisce reato o illecito penale», o perché il fatto «non è previsto dalla legge come reato».

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Campli), sentenza n. 83 del 18 marzo 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 18 Marzo 2024 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera n. 9 del 12 Marzo 2020 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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