Costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà, ai quali la professione deve sempre ispirarsi, oltre che dei doveri di fedeltà (art. 10 c.d.f.) e fiducia (art. 11 c.d.f.) il comportamento dell’avvocato che falsifichi atti giudiziari e li utilizzi al fine di nascondere al cliente l’omesso svolgimento della relativa attività professionale commissionatagli (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare aggravata della sospensione dall’esercizio professionale per anni uno).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 66 del 13 marzo 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 13 Marzo 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 16 del 17 Marzo 2022 (sospensione)
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