Il COA di Monza formula un quesito in merito alle condizioni per il rilascio dell’attestato di formazione continua ai sensi dell’articolo 25 del regolamento numero 6 del 2014. Chiede di sapere in particolare se la regolarità dell’assolvimento dell’obbligo formativo debba essere valutata sul triennio – e quindi sull’ultimo triennio formativo che può considerarsi completo, vale a dire 2017/2019 – ovvero sulle ultime tre annualità singolarmente considerate.

La risposta è resa nei termini seguenti.
L’attestato di formazione continua deve essere rilasciato sulla base della verifica dell’assolvimento dell’obbligo formativo nelle ultime tre annualità singolarmente considerate.
Rimane fermo quanto previsto, nella materia delle difese d’ufficio, dall’articolo 1, comma 3-bis, del Regolamento CNF del 12 luglio 2019.

Consiglio nazionale forense, parere n. 22 del 19 aprile 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 22 del 19 Aprile 2024
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera (quesito)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment