Il COA di Genova chiede di sapere se possa consentirsi la frequenza a distanza del corso di formazione obbligatorio per i praticanti oltre il limite di cinquanta ore previsto dall’articolo 7 del d.m. n. 17/2018 in particolare consentendo la frequenza da remoto per l’intera durata del corso presso la sede del Consiglio dell’Ordine, onde evitare lo spostamento nel Comune capoluogo e istituendo un controllo sulla frequenza.

La risposta è resa in termini negativi, in quanto il limite massimo di cinquanta ore in formazione a distanza di cui all’articolo 7 del d.m. n. 17/2018 deve ritenersi inderogabile, indipendentemente dalle concrete modalità in cui si svolga la frequenza a distanza.

Consiglio nazionale forense, parere n. 20 del 19 aprile 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 20 del 19 Aprile 2024
- Consiglio territoriale: COA, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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