La risposta è resa in termini negativi, in quanto il limite massimo di cinquanta ore in formazione a distanza di cui all’articolo 7 del d.m. n. 17/2018 deve ritenersi inderogabile, indipendentemente dalle concrete modalità in cui si svolga la frequenza a distanza.
Consiglio nazionale forense, parere n. 20 del 19 aprile 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 20 del 19 Aprile 2024- Consiglio territoriale: COA, delibera (quesito)
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