Si chiede di sapere (con i quesiti nn. 1 e 2), anzitutto, se possano essere ammessi a sostenere la prova finale coloro che abbiano frequentato il corso per l’80% della durata, invocando l’applicazione analogica dell’articolo 20, ultimo comma, del Regolamento n. 6/2014 il quale riguarda – tuttavia – la diversa materia della totalizzazione di crediti formativi a seguito della frequenza di eventi di durata superiore a mezza giornata o una giornata. Nella materia rilevano, infatti, le Linee Guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c., adottate dalla Scuola Superiore della Magistratura, le quali esplicitamente identificano nelle venti ore di durata un “riferimento minimo non derogabile”. Né diverse indicazioni possono desumersi dal regolamento per lo svolgimento della prova finale dei corsi di alta formazione ex art. 179 – ter disp. att. c.p.c., adottato dal Consiglio Nazionale Forense, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Consiglio Nazionale del Notariato e in vigore dal 1 aprile 2024.
Ne consegue che possano essere ammessi a sostenere la prova finale solo coloro che abbiano totalizzato la frequenza di venti ore dei predetti corsi, ferma restando chiaramente la possibilità di recuperare le ore non totalizzate.
Con il quesito n. 3 si chiede invece di sapere se la prova finale possa svolgersi in più sessioni e, con il quesito n. 4, se di tale possibilità possano altresì fruire coloro che – non avendo frequentato il corso per l’intera durata – successivamente recuperino le ore mancanti.
A entrambi i quesiti non può essere data risposta affermativa, in quanto il richiamato regolamento – all’articolo 3, comma 6 – prevede l’eventualità di una ripetizione della prova (da tenersi comunque entro venti giorni dalla conclusione del corso) solo quando – nel caso di prova svolta online in modalità sincrona secondo le modalità dettate dal medesimo articolo 3 – la prova non possa essere conclusa per problemi tecnici o per disconnessione.
Consiglio nazionale forense, parere n. 19 del 19 aprile 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 19 del 19 Aprile 2024- Consiglio territoriale: COA Reggio Calabria, delibera (quesito)
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