Il COA di Genova chiede di sapere se possono essere riconosciuti crediti formativi ai Colleghi che frequentano il dottorato di ricerca presso l’Università e, in caso affermativo, in quale misura per ciascuno dei tre anni di dottorato e/o per l’elaborazione della tesi finale.

Il regolamento n. 6/2014 non annovera la frequenza del dottorato di ricerca, in sé considerata, al fine dell’adempimento dell’obbligo formativo. Spetta piuttosto al COA, nell’esercizio della sua discrezionalità, valutare se lo svolgimento di specifiche attività nell’ambito del dottorato di ricerca possa rientrare tra le “altre attività” formative contemplate dall’articolo 13 del Regolamento ovvero tra le attività di autoformazione contemplate dal medesimo articolo.

Consiglio nazionale forense, parere n. 16 del 19 aprile 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 16 del 19 Aprile 2024
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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